Inidoneità genitoriale e adottabilità del minore: criteri

L’incostanza, l’immaturità e l’incapacità dimostrate dal genitore nell’affrontare, per un periodo sufficientemente lungo, un percorso terapeutico di sostegno e di soccorso da parte dei servizi sociali ai fini di un serio tentativo di recupero dell’inidoneità genitoriale, sono elementi idonei e sufficienti a valutare i limiti nella cura del minore e a dichiarare lo stato di adottabilità dello stesso.

Fonte Sole24ore

Contratto di compravendita – obblighi del notaio.

Avvocato Pietro Saija

Nella sentenza numero 16632 del 2022 il Tribunale capitolino ha dato ragione all’avv. Pietro Saija stabilendo che pur se vero che ultimamente si è registrata una dilatazione degli obblighi a carico del notaio, ricondotti nella disciplina delle clausole di buona fede e correttezza nell’adempimento della prestazione professionale, è evidente che ciò può attenere a profili tecnico-giuridici, rientranti nello specifico ‘profilo’ professionale del notaio, ma non può estendersi fino a ricomprendere valutazioni che riguardino p.es. la convenienza del contratto ovvero valutazioni tecniche specialistiche, che involgano altre competenze o richiedano altre specifiche conoscenze professionali (cfr. Cass. 7185/2022; Cass. 21205/2022). 

Estinzione della fideiussione.

Il Tribunale di Reggio Emilia nella Sua sentenza numero 1336/2021 ha stabilito che la declaratoria di nullità della clausola che esclude l’applicazione dei termini di cui all’art. 1957 c.c., ha come “conseguenza che il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale, solo a condizione che il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate».

© https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/21/della-fideiussione#art1957

Vendita case popolari prezzo di vendita

Cassazione Civile sentenza numero 21348 06/07/2022

La Suprema Corte ha stabilito che devono essere stipulate nel rispetto del prezzo vincolato le vendite (effettuate, oltre che dal costruttore, anche dai successivi acquirenti) delle abitazioni costruite – in ogni tempo – in attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica (le cosiddette “convenzioni Peep”) oppure in attuazione di convenzioni stipulate per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione (le cosiddette “convenzioni Bucalossi”). A meno che, mediante la occorrente procedura di affrancazione (articolo 31, comma 49-bis, legge 448/1998 e Dm 151/2020) il vincolo del prezzo di cessione sia stato rimosso e, quindi, vi sia la libertà di determinazione del prezzo di compravendita.

La situazione che si verifica in caso di vendita di un’abitazione per un prezzo superiore a quello vincolato è che si tratta di un contratto affetto da “nullità parziale”, con il risultato che il contratto deve essere letto come se fosse stato stipulato per il prezzo vincolato (e non per il prezzo pattuito in misura maggiore).
Con l’ulteriore conseguenza che la parte di prezzo sborsata in più dall’acquirente, rispetto all’importo vincolato, deve essere restituita dal venditore all’acquirente (Cassazione, sentenze 11032/1994, 9266/1995, 3018/2010, 506/2011 e 26689/2020).

© il sole24ore

Ricostituzione del tenore di vita endoconiugale


In tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anche essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 28 febbraio 2020 n. 5603

Riconoscimento assegno divorzile

Anche quando sia stato accertato che ognuno dei due coniugi è in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno di divorzio può essere riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole, ma in funzione equilibratrice, non più finalizzata a garantire lo stesso tenore di vita, ma volto a consentirgli un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, il coniuge abbia rinunciato o sacrificato le proprie aspettative professionali o aspirazioni personali, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio.

Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 27 giugno 2022 n. 20604

Al fine del risarcimento è necessario un legame parentale effettivo

La Cassazione con questa sentenza dimostra di essere anche realista. Anche se emessa dalla sezione Responsabilità sanitaria – Danni, entra in un argomento molto complesso.

Nel caso specifico ha negato il risarcimento da trattamento sanitario inadeguato alla moglie di uno sventurato deceduto a causa di un errore sanitario.

Il principio evidenziato dalla Suprema corte è quello secondo cui l’affievolimento del legame affettivo ( evidenziato nel caso di specie dall’esistenza di una nuova relazione di fatto sia del marito che della moglie ) fanno venir meno il diritto alla liquidazione del danno parentale anche quando l’iter procedimentale della separazione non sia stato portato a termine.

Secondo la Suprema Corte il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale non è automatico ma è strettamente legato alla sofferenza per la perdita del parente stretto (coniugi, fratelli, genitori, ma anche conviventi o persone legate da profondi legami affettivi) sotto forma di danno morale per la lesione del rapporto affettivo familiare. Il giudice chiamato a liquidare il danno deve valutare la sussistenza e l’entità del pregiudizio risarcibile in base agli elementi anche presuntivi allegati dall’istante, tenendo conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione.

© https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/danni-coniuge-risarcimento-solo-se-e-reale-legame-affettivo-AEKcDHRB?cmpid=nl_ntDiritto?uuid=danni-coniuge-risarcimento-solo-se-e-reale-legame-affettivo-AEKcDHRB

Condominio – Esecuzione di opere straordinarie e obbligatorietà di un fondo per le spese

Tribunale di Milano 13 dicembre 2021 n° 10293

La violazione dell’articolo 1135 comma 1 numero 4, che prevede ” l’assemblea dei condomini provvede … alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”, comporta la nullità della delibera contente l’approvazione della spesa in quanto l’articolo in questione ha natura precettiva e inderogabile che non può essere superata dalla volontà delle parti.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Cassazione civile sezioni unite n° 9839 del 14 aprile 2021

secondo i princìpi generali, l’opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione