Il regolamento contrattuale può vietare il rumore nel condominio

La tutela dei condòmini dall’aggressione dal rumore può trovare il suo fondamento anche nel regolamento che contiene le norme per l’uso delle cose comuni.Invero, il regolamento può disciplinare la diffusione del rumore all’interno del condominio. È la conclusione cui giunge la seconda sezione della Cassazione (ordinanza 13396/2024) che ha rigettava il ricorso di una condòmina, esercente di un’attività di bar/enoteca produttrice di immissioni acustiche oltre la normale tollerabilità , non consentite dal regolamento, avverso la sentenza di condanna del Tribunale alla cessazione dei rumori, dalle ore 24.00 per tutto l’anno fino alle ore 08.00, oltre all’installazione di opere per ridurre le emissioni e al risarcimento del danno. La Corte di appello riformava parzialmente la sentenza e ordinava la posticipazione della chiusura dell’esercizio oltre le ore 24.00 nei casi consentiti dall’autorità comunale per alcune festività.

In definitiva la Corte di cassazione ha condiviso il giudizio di merito per cui il regolamento condominiale , nel caso trattato, non può impedire ai condòmini l’esercizio , nell’immobile, di un’attività commerciale, ma può regolarne l’esercizio in modo da contemperare le esigenze abitative con quelle imprenditoriali, entrambe tutelate dall’ordinamento giuridico.

© NT Sole24Ore

Condominio, per il mancato pagamento dei lavori azione di recupero solo verso i morosi

Valida la clausola del contratto d’appalto che in relazione al ritardo del pagamento dei lavori in facciata, imponga alla ditta appaltatrice «l’obbligo di agire per il recupero forzato delle proprie spettanze solo ed esclusivamente nei confronti dei singoli condòmini che si dovessero rendere inadempienti e non anche del condominio unitariamente considerato inteso». Lo precisa l’interessante ordinanza di Cassazione 19532/2024 depositata il 16 luglio.

© condominio e immobili Sole 24 Ore

Superbonus al 110% se il bonifico è stato “ordinato” entro fine 2023

L’art. 119 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17 luglio 2020, disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ‘‘ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. ‘‘sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16 del D.L. 63 del 4 giugno 2013.

Il D.L. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla legge 6 del 13 gennaio 2023, ha modificato il comma 8bis del citato art. 119 stabilendo, tra l’altro, che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni.

L’art. 1, comma 894, della legge 197 del 29 dicembre 2022, stabilisce, tuttavia, che le modifiche non si applicano, tra gli altri, agli interventi:

– effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022);

– effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.

In entrambi i casi, la data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso del condominio minimo in cui, ai sensi dell’art. 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea. In tali casi, dunque, per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus spetta nella misura del 110% delle spese sostenute.

Criterio di cassa per persone fisiche e condomini

Come chiarito con la circ. n. 24/E/2020, in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Inoltre, con la circ. n. 17/E del 26 giugno 2023 è stato confermato che, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.

Quale è allora la data del bonifico rilevante in questi casi? Quella dell’ordine di pagamento alla banca, oppure la data di esecuzione del bonifico o, infine, la data valuta di addebito della somma bonificata?

Data dell’orine di pagamento

Per risolvere il quesito, l’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 137/2024, ha ricordato che, con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di ‘‘Telefisco” del 1° febbraio 2024, è stato affermato che «in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca».

Con la citata risposta, in particolare, è stata richiamata la ris. n. 77/E del 23 aprile 2007, riguardante il trattamento fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali (di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986) dei professionisti versati online mediante l’utilizzo della carta di credito, con la quale è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito online, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, «i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali».

Pertanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.

Ciò posto, nel caso oggetto della risposta a interpello n. 137/2024, i pagamenti erano stati effettuati mediante bonifici bancari, che erano stati disposti tramite home banking nel giorno di sabato 30 dicembre 2023, per cui la spesa – secondo i tecnici del Fisco – doveva ritenersi sostenuta nel 2023, anche se la data di esecuzione dei bonifici era il 2 gennaio 2024 e la data valuta il 3 gennaio 2024: l’istante pertanto potrà accedere al Superbonus nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese entro il 31 dicembre 2023.

Tratto da un interessante studio del Sole24Ore.

Costruzione su lastrico di proprietà esclusiva.

Ancora una sentenza in merito all’annosa questione in oggetto.

Il proprietario esclusivo del lastrico solare ben può edificare sulla copertura dello stabile senza acquisire il preventivo assenso assembleare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1102 e 1122 del Codice civile, a condizione che l’opera realizzata non ne alteri l’originaria funzione di copertura e di protezione degli appartamenti sottostanti, non arrechi pregiudizio alle parti comuni e non pregiudichi la sicurezza, la stabilità ed il decoro architettonico dell’edificio.

Qualora la costruzione realizzata sul lastrico solare leda una sola di queste condizioni (indipendentemente da ogni questione attinente alla legittimità urbanistica del manufatto), essa dovrà essere rimossa in quanto illegittima, e il proprietario (esecutore) condannato al ripristino dello stato originario dei luoghi. Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli, nella sentenza numero 2380 del 28 febbraio 2024, riepilogando in maniera chiara ed esaustiva i principi che governano la materia.

Fonte Condominio ed Immobili by Sole24ore