Pignoramento presso terzi; nuovo limite di impignorabilità

L’art. 21-bis D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) ha modificato il limite di impignorabilità di cui al comma 7 dell’art. 545 c.p.c., stabilendo che «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».  L’INPS precisa che la data della notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente il 22 settembre 2022 è da configurarsi atto perfezionativo del pignoramento presso terzi, anche quando tale provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla data suddetta in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico. Pertanto:

  • Gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni contenute;
  • Gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022 saranno invece oggetto di rimodulazione/azzeramento con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza. Tali rimborsi saranno effettuati d’ufficio con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati.

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Presunzione di condominialità del lastrico solare

La Cassazione ricorda che l’individuazione delle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 C.c. può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non può operare relativamente a beni che sono oggettivamente destinati al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari. In questo senso, l’art. 1117 C.c.:

citazione“non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene…, che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene in capo ad un condomino, o a terzi, ovvero attraverso la dimostrazione che, per le sue caratteristiche strutturali, la res sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una o più unità immobiliari”.

Relativamente al lastrico solare, che assolve alla funzione di copertura dell’edificio e rientra, dunque, nel novero delle parti comuni, la presunzione di condominialità può essere vinta solo con contrarie risultanze dell’atto costitutivo del condominio, emergenti in modo inequivoco e chiaro.

La Corte d’appello ha ritenuto, con argomentazioni non sindacabili in sede di legittimità, che l’atto di donazione, costituente il titolo da cui è nato il condominio, non contenesse elementi idonei a superare la presunzione iuris tantum di proprietà comune. In questa prospettiva, è irrilevante che il bene non sia menzionato nell’elenco delle cose comuni, contenuto nell’atto di donazione.

Per questi motivi, la Suprema Corte respinge il ricorso

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La revoca del Decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione

«qualora, come esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venga revocato il decreto, indipendentemente dalla correttezza o meno della revoca e indipendentemente altresì dal sopravvenuto pagamento della somma ingiunta per la conferita esecutorietà provvisoria, non permane alcun effetto del suo contenuto sostanziale, e quindi non si costituisce un giudicato in materia, potendo d’altronde la parte opposta, quale interessata a conseguire tale giudicato, impugnare la pronuncia se ne sussistano i presupposti al fine di ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, eventualmente anche soltanto quale giudicato sostanziale».

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza (ud. 7 giugno 2022) 7 settembre 2022, n. 26397

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Il diritto di servitù costituito per usucapione

«L’accertamento dell’esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapionem, dei presupposti dell’apparenza e dell’utilitas, sia con riferimento all’eventuale domanda di riconoscimento dell’esistenza del diritto stesso, indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale, sia con riguardo all’eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare l’avversa azione negatoria del diritto reale. Non è infatti possibile riconoscere, in via di eccezione, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale che sia stata esclusa, mercè il rigetto della corrispettiva azione di accertamento della sua esistenza».

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza (ud. 9 febbraio 2023) 23 marzo 2023, n. 8320

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Accertamento diritto di proprietà – risarcimento del danno

ATTORECon ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Tizio aveva chiesto di accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto di proprietà, ovvero qualunque diritto reale vantato dalla resistente Caia sull’immobile summenzionato e specificatamente il posto auto al piano terra, sul quale Tizio vanta il diritto di usufrutto; per l’effetto, condannare la sig.ra Caia a ripristinare a regola d’arte lo stato dei luoghi, a spese ed oneri della medesima parte resistente al fine di far cessare la molestia che impedisce il libero esercizio del diritto di usufrutto del bene de quo da parte di Tizio; per l’effetto, condannare parte resistente, al ristoro di tutti i danni.CONVENUTOSi costituiva parte resistente e, nel contestare la domanda avversa, chiedeva l’espletamento della procedura di mediazione che veniva avviata e conclusa, con esito negativo. 
LA SOLUZIONE DEL GIUDICEA seguito dell’istruttoria di causa era emerso che il posto auto del ricorrente coincideva con terzo posto auto a destra dell’ingresso delimitato dalle segnature a terra e su cui insistevano 2 paletti. Questi, erano installati per delimitare lo stallo della convenuta, impedendo l’utilizzo dello stallo come parcheggio di veicoli. Dunque, secondo l’elaborato peritale, il posto auto della convenuta non corrispondeva né alle segnature a terra, né all’area delimitata dai n. 4 paletti esistenti. Dal punto di vista catastale il sub. 24 era stato sostituito nell’elaborato planimetrico da n. 3 stalli (sub. 503, sub. 504 e sub. 505) dei quali nessuno intestato alla convenuta. Come rilevato dall’Agenzia del Territorio e riportato agli atti di causa, l’elaborato planimetrico dei posti auto non corrispondeva allo stato di fatto. Ed ancora il CTU precisava nuovamente che il posto auto del ricorrente, chiaramente identificato dalla documentazione catastale allegata e dalla tracciatura a terra, nello stato attuale dei luoghi, era stato ridotto ed invaso illegittimamente dalla sig.ra Caia, odierna resistente, rendendo, di tal guisa, inutilizzabile lo stesso posto auto di Tizio in quanto arbitrariamente ridotto, nella consistenza, dalla medesima resistente, impedendone l’uso al ricorrente. Quindi è stata accolta anche la domanda di risarcimento del danno come quantificato dalla parte attrice tenuto conto del valore del posto auto e del tempo dell’occupazione.
IL PROVVEDIMENTO
Tribunale di Velletri, 20 marzo 2023, n. 543

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Privacy in condominio

Nell’ordinanza 7 ottobre 2022, n. 29323, la Corte di Cassazione afferma che costituisce indebita diffusione dei dati personali ex artt. 11 e 15 D.lgs. 196/2003 l’affissione, da parte dell’amministratore di un condominio, nell’androne del palazzo accessibile a terzi, di un avviso di convocazione (già in precedenza comunicato ai singoli condomini) con allegato un ordine del giorno contenente la richiesta di conciliazione di un condomino in relazione a un decreto ingiuntivo intimatogli dallo stesso condominio, atteso che l’esposizione di informazioni sulla sua posizione debitoria rientra nel concetto di “dati personali” il cui trattamento, in quanto inerente dati già in precedenza comunicati ai condomini, deve considerarsi ingiustificato ed eccedente rispetto al fine. 

Ha altresì chiarito che la trasparenza che l’amministratore di condominio deve avere nell’esercizio del suo mandato va bilanciata con il divieto di inserire, in detta bacheca, dati relativi ai singoli condomini (posizioni debitorie, o inviti personali al singolo condomino ….).

Ma il principio evidenziato della trasparenza rende corretto l’inserimento di messaggi generali sull’andamento del condominio (ad esempio malfunzionamenti, regolamenti, utilizzo degli spazi comuni).

Collaborazione con la ditta LASERWALL

Lo Studio Saija è lieto di annunciare la propria collaborazione con la ditta laserwall creatrice e distributrice delle bacheche elettroniche per i condomini. Pertanto in tutti i condomini, al fine di migliorare la comunicazione condomino amministratore, verranno sostituite le bacheche tradizionali con quelle elettroniche.


Video dimostrativo


Rapporto tra inabilitazione ed amministrazione di sostegno

Il Tribunale di Roma, ha stabilito che durante la fase Presidenziale, nel cui ambito non si è sviluppata alcuna attività di cognizione, tra cui l’esame dell’inabilitando, non possono adottarsi provvedimenti per la trasformazione del procedimento o per il suo trasferimento al Giudice Tutelare (T.Roma provvedimento di rigetto del Presidente della I sezione del 14/12/2022) .

Questa decisione, resa al termine di una richiesta effettuata innanzi al Tribunale, va contro il terzo comma dell’articolo 418 c.c. che recita: “Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405 cc.”. Nel caso specifico il giudice ha evidenziato la richiesta del ricorrente di essere nominato amministratore di sostegno dell’inabilitando. Malgrado questo il rigetto non ha previsto il passaggio degli atti al giudice tutelare.

© Avv. Pietro Saija

Cambiano i bonus

Non c’è solo il superbonus, al 90 o al 110 per cento per le villette e i condomìni. Sono almeno altre dieci le agevolazioni dedicate alla casa sulle quali la prossima legge di Bilancio potrebbe intervenire. Anche perché, per alcune di queste, a fine 2022 è programmata la scadenza o, comunque, un cambio sostanziale delle regole di ingaggio.

In assenza di interventi, non ci saranno invece scossoni particolari per alcune delle detrazioni più utilizzate dai contribuenti italiani. Il bonus ristrutturazioni ordinario al 50% e l’ecobonus al 50 e 65% (utilizzato, tra i tanti interventi, per la sostituzione di caldaie e infissi) andranno avanti fino a tutto il 2024. La manovra 2022, infatti, aveva già programmato una proroga pluriennale per molti sconti. È successo anche per l’ecobonus per lavori di ristrutturazione globale degli edifici (con percentuali fino al 75%), per il sismabonus (fino all’85%), per lo sconto dedicato ai lavori combinati di messa in sicurezza antisismica ed efficientamento energetico (anche questo, fino all’85%), per il bonus verde del 36% e per il bonus mobili.

Proprio questo sconto fiscale, però, dovrà fare i conti con un cambio importante di regole, che penalizzerà i contribuenti. Se, infatti, la detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (da agganciare sempre a un lavoro di ristrutturazione più ampio) resterà al 50%, cambia in maniera importante il limite di spesa. E questo, nei fatti, si tradurrà in un’agevolazione più magra. Da gennaio 2023, il tetto massimo viene dimezzato da 10mila a 5mila euro: la quota agevolata scende, allora, da 5mila a 2.500 euro. Il limite più basso di 5mila euro è confermato anche per il 2024, quando l’agevolazione arriverà al traguardo.

Per diversi bonus confermati, poi, ce ne sono almeno due che chiudono il loro percorso. Quello che, in questi anni, ha movimentato più lavori è sicuramente il bonus facciate, ridotto già dal 90% del 2021 al 60% dell’anno in corso. Al momento, e salvo correzioni della prossima legge di Bilancio, questa agevolazione non farà altra strada: entro dicembre andranno effettuati tutti i pagamenti per mantenere la detrazione al 60 per cento. Per questi sconti vale sempre il principio di cassa.

Discorso simile (si veda anche l’altro articolo in pagina) per il bonus barriere architettoniche al 75%: scadenza al 31 dicembre anche per la detrazione Irpef o Ires dedicata alla realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti. Possibile sfruttarla solo per pochi giorni ancora per lavori come rampe, ascensori e piattaforme elevatrici. Questi stessi interventi restano, però, agevolabili nel quadro del nuovo superbonus al 90%, ma solo come interventi trainati.

Si prepara, invece, a cambiare percentuale il sismabonus acquisti, l’agevolazione dedicata a chi compra da imprese immobili che sono frutto di una demolizione con ricostruzione. Fino al 31 dicembre prossimo ci sarà l’agevolazione al 110% per i rogiti che rispettino alcune condizioni, come la sottoscrizione di un preliminare di vendita entro il 30 giugno scorso e il pagamento di acconti con lo strumento dello sconto in fattura. Dal 1° gennaio prossimo e per tutto il 2024, poi, resterà a disposizione la detrazione al 75% o all’85 per cento.

Fonte: sole24ore.it