Il Tribunale di Roma, ha stabilito che durante la fase Presidenziale, nel cui ambito non si è sviluppata alcuna attività di cognizione, tra cui l’esame dell’inabilitando, non possono adottarsi provvedimenti per la trasformazione del procedimento o per il suo trasferimento al Giudice Tutelare (T.Roma provvedimento di rigetto del Presidente della I sezione del 14/12/2022) .

Questa decisione, resa al termine di una richiesta effettuata innanzi al Tribunale, va contro il terzo comma dell’articolo 418 c.c. che recita: “Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405 cc.”. Nel caso specifico il giudice ha evidenziato la richiesta del ricorrente di essere nominato amministratore di sostegno dell’inabilitando. Malgrado questo il rigetto non ha previsto il passaggio degli atti al giudice tutelare.

© Avv. Pietro Saija

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *