Rapporto tra inabilitazione ed amministrazione di sostegno

Il Tribunale di Roma, ha stabilito che durante la fase Presidenziale, nel cui ambito non si è sviluppata alcuna attività di cognizione, tra cui l’esame dell’inabilitando, non possono adottarsi provvedimenti per la trasformazione del procedimento o per il suo trasferimento al Giudice Tutelare (T.Roma provvedimento di rigetto del Presidente della I sezione del 14/12/2022) .

Questa decisione, resa al termine di una richiesta effettuata innanzi al Tribunale, va contro il terzo comma dell’articolo 418 c.c. che recita: “Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405 cc.”. Nel caso specifico il giudice ha evidenziato la richiesta del ricorrente di essere nominato amministratore di sostegno dell’inabilitando. Malgrado questo il rigetto non ha previsto il passaggio degli atti al giudice tutelare.

© Avv. Pietro Saija

Inidoneità genitoriale e adottabilità del minore: criteri

L’incostanza, l’immaturità e l’incapacità dimostrate dal genitore nell’affrontare, per un periodo sufficientemente lungo, un percorso terapeutico di sostegno e di soccorso da parte dei servizi sociali ai fini di un serio tentativo di recupero dell’inidoneità genitoriale, sono elementi idonei e sufficienti a valutare i limiti nella cura del minore e a dichiarare lo stato di adottabilità dello stesso.

Fonte Sole24ore

Ricostituzione del tenore di vita endoconiugale


In tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anche essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 28 febbraio 2020 n. 5603

Riconoscimento assegno divorzile

Anche quando sia stato accertato che ognuno dei due coniugi è in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno di divorzio può essere riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole, ma in funzione equilibratrice, non più finalizzata a garantire lo stesso tenore di vita, ma volto a consentirgli un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, il coniuge abbia rinunciato o sacrificato le proprie aspettative professionali o aspirazioni personali, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio.

Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 27 giugno 2022 n. 20604

Al fine del risarcimento è necessario un legame parentale effettivo

La Cassazione con questa sentenza dimostra di essere anche realista. Anche se emessa dalla sezione Responsabilità sanitaria – Danni, entra in un argomento molto complesso.

Nel caso specifico ha negato il risarcimento da trattamento sanitario inadeguato alla moglie di uno sventurato deceduto a causa di un errore sanitario.

Il principio evidenziato dalla Suprema corte è quello secondo cui l’affievolimento del legame affettivo ( evidenziato nel caso di specie dall’esistenza di una nuova relazione di fatto sia del marito che della moglie ) fanno venir meno il diritto alla liquidazione del danno parentale anche quando l’iter procedimentale della separazione non sia stato portato a termine.

Secondo la Suprema Corte il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale non è automatico ma è strettamente legato alla sofferenza per la perdita del parente stretto (coniugi, fratelli, genitori, ma anche conviventi o persone legate da profondi legami affettivi) sotto forma di danno morale per la lesione del rapporto affettivo familiare. Il giudice chiamato a liquidare il danno deve valutare la sussistenza e l’entità del pregiudizio risarcibile in base agli elementi anche presuntivi allegati dall’istante, tenendo conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione.

© https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/danni-coniuge-risarcimento-solo-se-e-reale-legame-affettivo-AEKcDHRB?cmpid=nl_ntDiritto?uuid=danni-coniuge-risarcimento-solo-se-e-reale-legame-affettivo-AEKcDHRB

Ascolto del minore nei casi di collocamento.

L’ordinanza della Cassazione CIvile, Sez. I, del 25 Gennaio 2021, n. 1474, stabilisce che in tutti i casi di collocamento dei minori (compresi quelli derivanti dagli scioglimenti dei matrimoni/unioni civili), l’ascolto del minore (maggiore di dodici anni) è necessario. A meno di una precisa motivazione del giudice, la mancanza dell’ascolto comporta la nullità assoluta del procedimento. Tutto questo alla luce della Legge 219 del 2012, che stabilis e come l’ascolto è divenuto un diritto soggettivo assoluto del minore, che non compare, nelle situazioni familiari, come mero attore secondario le cui considerazioni rappresentino un quid pluris per le decisioni da prendere, ma come protagonista indiscusso le cui esigenze sono poste dinanzi ad ogni altra istanza.

Divorzio: la scelta di un lavoro “part time” incide sulla quantificazione dell’assegno divorzile

La scelta di lavorare part time, pur avendo un contratto a tempo indeterminato, può incidere sulla quantificazione dell’assegno di divorzio. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23318 del 23 agosto 2021, ha così accolto con rinvio uno dei motivi sollevati dall’ex marito (in qualità di controricorrente) a carico del quale era stato posto un assegno di 600 euro in favore della moglie ed un altro di pari importo per la figlia maggiorenne ancora impegnata negli studi.

Un motivo accolto dalla Prima Sezione civile secondo cui nell’evidenziare lo squilibrio economico la Corte di appello aveva trascurato la circostanza che la ricorrente “pur essendo titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presta la propria attività a tempo parziale”. “Tale circostanza – prosegue la decisione -, idonea ad orientare in senso diverso la decisione, in quanto verosimilmente incidente in misura tutt’altro che trascurabile sul reddito da lavoro della donna, non ha costituito oggetto di specifico riscontro”.

© Sole 24 ore https://smartlex24.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=37534969#showdoc/37534969/?ref=notizie_giorno

Trasferimenti immobiliari a seguito di separazioni e/o divorzi.

La Cassazione fa bene a limitare i poteri delle cancellerie dei Tribunali in merito alle trascrizioni dei Tribunali. Riscontro la necessità dell’intervento del professionista (notaio o avvocato che sia) in grado di controllare la correttezza dei titoli che precedono la sentenza stessa. Anche se le sentenze di questo tipo hanno un efficacia reale, il problema, a mio avviso, non sarebbe il trasferimento in se stesso ma l’adempimento relativo. Dal lato pratico è ancora più difficile pensare che sia un cancelliere a dover effettuare la nota relativa. Infine la storia ha insegnato all’attento operatore del diritto che le note delle cancellerie dei Tribunali difficilmente sono state fatte dal Tribunale. Mio nonno trascriveva le sentenze a favore del proprio cliente autonomamente, l’ho fatto anche io e chissà ancora chi lo farà in avanti.

Assegno di mantenimento spettante all’ex coniuge

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 5932/21 del 4/03/2021) ha sancito (ancora una volta) che il riconoscimento  dell’assegno di mantenimento erogato all’ex coniuge e la misura dell’importo del suo ammontare, vengono condizionati dalle capacità di lavoro del coniuge separato o divorziato.

Nel caso in questione è emerso che una quarantottenne ex moglie, beneficiaria dell’assegno di mantenimento, aveva rifiutato di svolgere un lavoro, ritenendo che le proposte ricevute fossero “inadeguate” alla sua laurea in farmacia.

La Corte d’Appello le aveva dato ragione, ritenendo “svilente” che una persona laureata e che in precedenza aveva “goduto di un livello di vita invidiabile”, potesse essere “condannata al banco di mescita oppure a fare la badante”.

La Suprema Corte di Cassazione ha cambiato in modo netto il verdetto, accogliendo il ricorso dell’ex marito, che si opponeva alla prosecuzione del pagamento della somma, pari a 1.000 euro mensili, alla ex moglie,  mettendo in rilievo la circostanza di averle offerto “molteplici possibilità lavorative”, che le i aveva sempre rifiutato.

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Trattamento fiscale sul trasferimento di proprietà della casa coniugale a seguito di accordo negoziale di separazione.

Ordinanza n. 4144, depositata il 17 febbraio 2021 della sezione tributaria della Corte di Cassazione.

L’ordinanza in questione ha stabilito il principio secondo cui è esente dall’imposta di registro il trasferimento della casa all’ex coniuge, effettuato in adempimento di accordi omologati dal tribunale in sede di regolamento dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale.

Ciò che la Corte ritiene rilevante ai fini dell’applicazione di questa speciale disciplina, è che i soggetti siano “gli stessi coniugi che li hanno conclusi e non anche terzi”. Nell’ordinanza, gli ermellini richiamano la sentenza n. 13340 del 2016, nella quale Cassazione ha cristallizzato l’importante principio secondo il quale anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle condizioni di separazione, di cui all’art., 711 comma 4 c.p.c. “in considerazione del carattere di negoziazione globale che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati ‘contratti della crisi coniugale’, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.


Tratto da: La casa coniugale trasferita con accordo di separazione omologato è esente dalle imposte
Autore: Avv. Francesca De Carlo.

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