Ascolto del minore nei casi di collocamento.

L’ordinanza della Cassazione CIvile, Sez. I, del 25 Gennaio 2021, n. 1474, stabilisce che in tutti i casi di collocamento dei minori (compresi quelli derivanti dagli scioglimenti dei matrimoni/unioni civili), l’ascolto del minore (maggiore di dodici anni) è necessario. A meno di una precisa motivazione del giudice, la mancanza dell’ascolto comporta la nullità assoluta del procedimento. Tutto questo alla luce della Legge 219 del 2012, che stabilis e come l’ascolto è divenuto un diritto soggettivo assoluto del minore, che non compare, nelle situazioni familiari, come mero attore secondario le cui considerazioni rappresentino un quid pluris per le decisioni da prendere, ma come protagonista indiscusso le cui esigenze sono poste dinanzi ad ogni altra istanza.

Effetti condannatori di sentenze costitutive non passate in giudicato

Corte di Cassazione 27416/2021

La sentenza in esame ha stabilito, nello specifico, che in caso di nullità dell’atto di vendita immobiliare, la restituzione del bene deve essere immediata, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa e costitutiva del nuovo diritto.

Ciò accade ogni qualvolta la statuizione condannatoria – contenuta nella sentenza – è dipendente dall’effetto costitutivo stabilito nella decisione

Fonte: GUIDA AL DIRITTO 4 dic. 2021

L’articolo 1102 del Codice Civile non legittima qualsivoglia uso particolare del bene comune da parte del condominio

Il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, proprietaria di un locale facente parte di un condominio, presentava istanza all’assemblea, chiedendo di essere autorizzato ad affiggere sulla facciata principale un’insegna pubblicitaria. Tuttavia, in entrambe le occasioni, la richiesta veniva respinta, così il titolare affiggeva ugualmente il cartellone promozionale.

Il conduttore di altro appartamento, ritenendo di aver subito una turbativa del suo possesso, in quanto l’esposizione della tabella doveva ritenersi lesiva del decoro del fabbricato, sollecitava il Condominio ad agire in giudizio, ai sensi dell’articolo 1170 del Codice Civile, chiedendo al Tribunale la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la rimozione dell’insegna.

Con sentenza del 28 aprile 2021 n. 1178, la Terza Sezione del Tribunale di Brescia scioglieva, dunque, la propria riserva e dopo aver dichiarato irrilevanti sia l’obbligo di affissione dell’insegna, in quanto non vi era alcun riscontro nella normativa richiamata dalla parte, sia la presentazione della SCIA, in quanto la presentazione del titolo, riguardando esclusivamente il rapporto con l’ente pubblico, lasciava inalterato quello tra privati, confermava l’illegittimità della condotta della società convenuta e la turbativa del possesso posta in essere mediante affissione dell’insegna sulla facciata del fabbricato, pertanto la condannava al pagamento delle spese processuali a favore del Condominio attore.

Agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie condominiali

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

AdE

Amministratore di condominio e mediazione giudiziale

Nel disegno di Legge delega per la riforma della giustizia civile (AS 1662) è previsto che l’amministratore potrà finalmente gestire con una certa autonomia la mediazione nel contenzioso, e la sospensione dell’esecuzione della delibera ottenuta da un condomino in via cautelare resterà in valida anche in caso di estinzione del giudizio.

La legge delega vuole che l’amministratore del condominio sia «legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione», inoltre « l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile e (…), in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata». Quale sarà effettivamente la maggioranza, lo indicherà il Governo nell’attuazione della delega. Quindi, in realtà la procedura di mediazione, attualmente lentissima a causa del fatto che ogni step, deve passare al vaglio dell’assemblea. Solo la fase finale, quindi, una volta che sia stato redatto il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore, dovrà essere approvata o respinta. È chiaro che un amministratore avveduto potrà così agire in modo che la proposta possa ragionevolmente ottenere il sì dell’assemblea o non mandarla avanti sin da subito. Una piccola rivoluzione molto attesa dalla categoria che valorizza anche il ruolo dell’amministratore durante le trattative. 

L’altra modifica è tutta processuale e riguarda la richiesta di sospensione cautelare di una delibera condominiale. Sospensione che, se concessa, non decade se il condomino non instaura un giudizio di impugnazione vero e proprio e neppure quando, una volta avviato il contenzioso, questo viene abbandonato prima della sentenza. In sostanza, il condomino dissenziente ma anche il condominio possono risparmiarsi le lungaggini di un processo limitandosi a chiedere (ed eventualmente a fare il relativo reclamo) la sospensione della delibera.Se il giudice la concede, il condominio potrà riflettere sulla necessità di opporsi o sull’opportunità di rimuoverla.

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Atto di vendita di lastrico solare da parte di società immobiliare – Imposta di registro da applicare

 La Cassazione nell’ordinanza n. 15192 del 1° giugno 2021, uniformandosi a quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, afferma che il lastrico solare non è mai un fabbricato strumentale con la conseguenza che la sua cessione è esente da Iva e, di conseguenza, soggetta a imposta proporzionale di registro in quanto non è utilizzato per l’attività di impresa e in quanto non è strumentale per natura perchè per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, non può ritenersi utilizzabile necessariamente per un’attività di impresa. Non rileva inoltre che sia la copertura di un immobile strumentale per natura. L’unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità dell’immobile è rappresentato dalla categoria catastale di appartenenza al momento del trasferimento, restando viceversa irrilevante l’esistenza di un progetto di trasformazione del bene, poiché nulla garantisce che il progetto sia realizzato e che esso determini un nuovo classamento con la conseguenza che è erroneo ad esempio dare rilevanza alla destinazione del lastrico solare per l’installazione di una centrale fotovoltaica. Pertanto al cessione del lastrico è in esenzione da Iva, ai sensi del n. 8-bis Dpr 633/1972 senza possibilità di opzione per l’imponibilità e non si applica però l’imposta fissa di registro, in quanto l’articolo 40, comma 1, Dpr 131/1986 esclude l’alternatività tra Iva e registro nel caso delle cessioni di cui al predetto n. 8-bis dpr 633/1972. Scatta pertanto l’imposta proporzionale di registro con aliquota 9%, da calcolare sul valore venale del bene. 

Divorzio: la scelta di un lavoro “part time” incide sulla quantificazione dell’assegno divorzile

La scelta di lavorare part time, pur avendo un contratto a tempo indeterminato, può incidere sulla quantificazione dell’assegno di divorzio. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23318 del 23 agosto 2021, ha così accolto con rinvio uno dei motivi sollevati dall’ex marito (in qualità di controricorrente) a carico del quale era stato posto un assegno di 600 euro in favore della moglie ed un altro di pari importo per la figlia maggiorenne ancora impegnata negli studi.

Un motivo accolto dalla Prima Sezione civile secondo cui nell’evidenziare lo squilibrio economico la Corte di appello aveva trascurato la circostanza che la ricorrente “pur essendo titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presta la propria attività a tempo parziale”. “Tale circostanza – prosegue la decisione -, idonea ad orientare in senso diverso la decisione, in quanto verosimilmente incidente in misura tutt’altro che trascurabile sul reddito da lavoro della donna, non ha costituito oggetto di specifico riscontro”.

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Trasferimenti immobiliari a seguito di separazioni e/o divorzi.

La Cassazione fa bene a limitare i poteri delle cancellerie dei Tribunali in merito alle trascrizioni dei Tribunali. Riscontro la necessità dell’intervento del professionista (notaio o avvocato che sia) in grado di controllare la correttezza dei titoli che precedono la sentenza stessa. Anche se le sentenze di questo tipo hanno un efficacia reale, il problema, a mio avviso, non sarebbe il trasferimento in se stesso ma l’adempimento relativo. Dal lato pratico è ancora più difficile pensare che sia un cancelliere a dover effettuare la nota relativa. Infine la storia ha insegnato all’attento operatore del diritto che le note delle cancellerie dei Tribunali difficilmente sono state fatte dal Tribunale. Mio nonno trascriveva le sentenze a favore del proprio cliente autonomamente, l’ho fatto anche io e chissà ancora chi lo farà in avanti.

Incostituzionale il blocco degli sfratti

Con sentenza 22 giugno 2021, n. 128, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, siccome immotivatamente ed eccessivamente compressiva del diritto all’azione giudiziale, la sospensione generalizzata di tutti i processi esecutivi aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato. La sentenza fornisce anche degli elementi per prevedere l’imminente decisione che la Consulta è chiamata ad emettere in relazione alla sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili a destinazione residenziale e commerciale.

La sentenza n. 128/2021 emessa dalla Corte Costituzionale il 22 giugno 2021 ha censurato come costituzionalmente illegittimo l’art. 54-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (come novellato dall’art. 13, 14° comma, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), nella parte in cui ha prorogato oltre il 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto gli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore e della sua famiglia.

© https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/07/09/il-punto-su-blocco-degli-sfratti-e-sospensione-dei-processi-esecutivi-su-abitazioni-principali?utm_medium=email&utm_source=WKIT_NSL_QG-00038443&utm_campaign=WKIT_NSL_QG09.07.2021_LFM&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000004907547&elqTrackId=506e778108e94d998d80aa02bd937015&elq=9f12c23ee34945b3a14a7f06970a7081&elqaid=74640&elqat=1&elqCampaignId=45070