Nell’ordinanza 7 ottobre 2022, n. 29323, la Corte di Cassazione afferma che costituisce indebita diffusione dei dati personali ex artt. 11 e 15 D.lgs. 196/2003 l’affissione, da parte dell’amministratore di un condominio, nell’androne del palazzo accessibile a terzi, di un avviso di convocazione (già in precedenza comunicato ai singoli condomini) con allegato un ordine del giorno contenente la richiesta di conciliazione di un condomino in relazione a un decreto ingiuntivo intimatogli dallo stesso condominio, atteso che l’esposizione di informazioni sulla sua posizione debitoria rientra nel concetto di “dati personali” il cui trattamento, in quanto inerente dati già in precedenza comunicati ai condomini, deve considerarsi ingiustificato ed eccedente rispetto al fine. 

Ha altresì chiarito che la trasparenza che l’amministratore di condominio deve avere nell’esercizio del suo mandato va bilanciata con il divieto di inserire, in detta bacheca, dati relativi ai singoli condomini (posizioni debitorie, o inviti personali al singolo condomino ….).

Ma il principio evidenziato della trasparenza rende corretto l’inserimento di messaggi generali sull’andamento del condominio (ad esempio malfunzionamenti, regolamenti, utilizzo degli spazi comuni).

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