Amministratore di condominio e mediazione giudiziale

Nel disegno di Legge delega per la riforma della giustizia civile (AS 1662) è previsto che l’amministratore potrà finalmente gestire con una certa autonomia la mediazione nel contenzioso, e la sospensione dell’esecuzione della delibera ottenuta da un condomino in via cautelare resterà in valida anche in caso di estinzione del giudizio.

La legge delega vuole che l’amministratore del condominio sia «legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione», inoltre « l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile e (…), in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata». Quale sarà effettivamente la maggioranza, lo indicherà il Governo nell’attuazione della delega. Quindi, in realtà la procedura di mediazione, attualmente lentissima a causa del fatto che ogni step, deve passare al vaglio dell’assemblea. Solo la fase finale, quindi, una volta che sia stato redatto il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore, dovrà essere approvata o respinta. È chiaro che un amministratore avveduto potrà così agire in modo che la proposta possa ragionevolmente ottenere il sì dell’assemblea o non mandarla avanti sin da subito. Una piccola rivoluzione molto attesa dalla categoria che valorizza anche il ruolo dell’amministratore durante le trattative. 

L’altra modifica è tutta processuale e riguarda la richiesta di sospensione cautelare di una delibera condominiale. Sospensione che, se concessa, non decade se il condomino non instaura un giudizio di impugnazione vero e proprio e neppure quando, una volta avviato il contenzioso, questo viene abbandonato prima della sentenza. In sostanza, il condomino dissenziente ma anche il condominio possono risparmiarsi le lungaggini di un processo limitandosi a chiedere (ed eventualmente a fare il relativo reclamo) la sospensione della delibera.Se il giudice la concede, il condominio potrà riflettere sulla necessità di opporsi o sull’opportunità di rimuoverla.

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Riprogrammato il calendario fiscale 2021

Il Decreto Sotegni bis riscrive il calendario fiscale.

Blocco per altri due mesi la notifica delle cartelle esattoriali e, automaticamente, spostamento a fine settembre del pagamento delle 18 rate di debiti fiscali e contributivi sospesi dall’8 marzo 2020; per le 4 rate della rottamazione ter si pagherà una volta al mese dal 31 luglio (2 agosto come giorno feriale) al 31 ottobre; si riaprono i termini fino al 15 novembre per la rivalutazione di quote e terreni; stop, infine, alla seconda rata dell’Imu per i proprietari di immobili bloccati dalla sospensione degli sfratti esecutivi ormai in vigore dal 28 febbraio 2020.

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Covid-19, il Presidente Draghi firma il Dpcm 2 marzo 2021

2 Marzo 2021

Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.
 
ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
 
SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

 
MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Revocazione della Donazione

La revocazione della donazione è un’azione riservata al soggetto donante che, che a causa della ingratitudine o per sopravvenienza dei figli revoca la propria disposizione. L’azione può essere esperita o tramite una richiesta al Tribunale competente o attraverso un atto notarile a cui devono partecipare tutte donante, donatario ed eredi del primo.

L’articolo 800 del Codice Civile prevede due motivazioni : sopravvenienza di figli o ingratitudine.

ART. 801 C.C.

La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 

ART.803 C.C.

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

L’art. 802 del Codice Civile recita:

La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

A parziale chiarimento delle due ipotesi previste la Cassazione ha sentenziato che:

La revocazione della donazione è rimessa ad un’iniziativa del donante ovvero dei suoi eredi ed è assoggettata ad un breve termine di decadenza, palesandosi in tal modo come la perdita di efficacia della donazione sia ricollegata ad una specifica iniziativa individuale e che il ripensamento del donante debba intervenire in un tempo contenuto, laddove a contrario la fattispecie in esame opera di diritto, ed anche laddove il de cuius abbia potuto fruire di un termine anche ampio per procedere alla revoca del precedente testamento ed ad una eventuale nuova manifestazione di volontà (si pensi al caso in cui la sopravvenienza del figlio, successiva alla redazione del testamento, preceda di vari anni la morte del testatore).

Cass. civ., sez. II, 5 gennaio 2018, n. 169

L’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante. Ciò posto, La relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione da parte del donante.

Cass. civ., sez. II, ord., 10 ottobre 2018, n. 24965

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.

Cass. Civ. II sez. ord. 24 settembre 2018 n. 2247

L’articolo 802 del Codice Civile stabilisce un termine di prescrizione pari ad un anno a decorrere dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l’esercizio del relativo diritto. (Nella specie, si è ritenuto che l’attore era decaduto dall’azione sul rilievo che il termine di cui all’art. 802 c.c. dovesse decorrere dal momento in cui, avendo in precedenza instaurato un analogo giudizio poi estinto, il donante aveva acquisito la necessaria certezza del comportamento gravemente ingiurioso tenuto nei suoi confronti dal donatario, certezza che non poteva essere esclusa dalla circostanza che tale condotta si fosse aggravata e protratta successivamente all’introduzione del precedente giudizio).

Cass. Civ. II sez. sentenza numero 1090 / 2007

Protocollo Studio Saija prevenzione COVID-19

IN OTTEMPERANZA ALLE NUOVE DISPOSIZIONE DEL GOVERNO IN TEMA DI PREVENZIONE DEL VIRUS CORONA(COVID-19), I GENTILI CLIENTI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROTOCOLLO COVID 19 CHE TROVERANNO ALL’INGRESSO.

È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA.

IN CASO DI MANCANZA DI GREEN PASS SI PREGA DI AVVISARE E/O DI PRENDERE UN APPUNTAMENTO UTILIZZANDO I MEZZI TELEMATICI.

SONO INOLTRE TENUTI A COMPILARE UN QUESTIONARIO. PERTANTO AL FINE DI EVITARE PERDITE DI TEMPO, SI PREGA SI SCARICARE IL FILE QUI DI SOTTO ALLEGATO, COMPILARLO IN OGNI SUA PARTE, FIRMARLO ED INVIARLO ALL’INDIRIZZO MAIL INFO@STUDIOSAIJA.IT

AL FINE DI EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI SI CHIEDE:

  1. IL RIGOROSO RISPETTO DEGLI ORARI;
  2. IL RIGOROSO RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE (NON MENO DI UN METRO);
  3. DI EVITARE CONTATTI FISICI.

SI INFORMANO I CLIENTI CHE L’INGRESSO PRESSO LA STRUTTURA COMPORTA LA DICHIARAZIONE CHE LO STESSO NON HA IN CORSO SINTOMI INFLUENZALI DI SORTA.