Amministratore di condominio e mediazione giudiziale

Nel disegno di Legge delega per la riforma della giustizia civile (AS 1662) è previsto che l’amministratore potrà finalmente gestire con una certa autonomia la mediazione nel contenzioso, e la sospensione dell’esecuzione della delibera ottenuta da un condomino in via cautelare resterà in valida anche in caso di estinzione del giudizio.

La legge delega vuole che l’amministratore del condominio sia «legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione», inoltre « l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile e (…), in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata». Quale sarà effettivamente la maggioranza, lo indicherà il Governo nell’attuazione della delega. Quindi, in realtà la procedura di mediazione, attualmente lentissima a causa del fatto che ogni step, deve passare al vaglio dell’assemblea. Solo la fase finale, quindi, una volta che sia stato redatto il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore, dovrà essere approvata o respinta. È chiaro che un amministratore avveduto potrà così agire in modo che la proposta possa ragionevolmente ottenere il sì dell’assemblea o non mandarla avanti sin da subito. Una piccola rivoluzione molto attesa dalla categoria che valorizza anche il ruolo dell’amministratore durante le trattative. 

L’altra modifica è tutta processuale e riguarda la richiesta di sospensione cautelare di una delibera condominiale. Sospensione che, se concessa, non decade se il condomino non instaura un giudizio di impugnazione vero e proprio e neppure quando, una volta avviato il contenzioso, questo viene abbandonato prima della sentenza. In sostanza, il condomino dissenziente ma anche il condominio possono risparmiarsi le lungaggini di un processo limitandosi a chiedere (ed eventualmente a fare il relativo reclamo) la sospensione della delibera.Se il giudice la concede, il condominio potrà riflettere sulla necessità di opporsi o sull’opportunità di rimuoverla.

© Sole24Ore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *