Amministratore di condominio e mediazione giudiziale

Nel disegno di Legge delega per la riforma della giustizia civile (AS 1662) è previsto che l’amministratore potrà finalmente gestire con una certa autonomia la mediazione nel contenzioso, e la sospensione dell’esecuzione della delibera ottenuta da un condomino in via cautelare resterà in valida anche in caso di estinzione del giudizio.

La legge delega vuole che l’amministratore del condominio sia «legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione», inoltre « l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile e (…), in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata». Quale sarà effettivamente la maggioranza, lo indicherà il Governo nell’attuazione della delega. Quindi, in realtà la procedura di mediazione, attualmente lentissima a causa del fatto che ogni step, deve passare al vaglio dell’assemblea. Solo la fase finale, quindi, una volta che sia stato redatto il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore, dovrà essere approvata o respinta. È chiaro che un amministratore avveduto potrà così agire in modo che la proposta possa ragionevolmente ottenere il sì dell’assemblea o non mandarla avanti sin da subito. Una piccola rivoluzione molto attesa dalla categoria che valorizza anche il ruolo dell’amministratore durante le trattative. 

L’altra modifica è tutta processuale e riguarda la richiesta di sospensione cautelare di una delibera condominiale. Sospensione che, se concessa, non decade se il condomino non instaura un giudizio di impugnazione vero e proprio e neppure quando, una volta avviato il contenzioso, questo viene abbandonato prima della sentenza. In sostanza, il condomino dissenziente ma anche il condominio possono risparmiarsi le lungaggini di un processo limitandosi a chiedere (ed eventualmente a fare il relativo reclamo) la sospensione della delibera.Se il giudice la concede, il condominio potrà riflettere sulla necessità di opporsi o sull’opportunità di rimuoverla.

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Atto di vendita di lastrico solare da parte di società immobiliare – Imposta di registro da applicare

 La Cassazione nell’ordinanza n. 15192 del 1° giugno 2021, uniformandosi a quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, afferma che il lastrico solare non è mai un fabbricato strumentale con la conseguenza che la sua cessione è esente da Iva e, di conseguenza, soggetta a imposta proporzionale di registro in quanto non è utilizzato per l’attività di impresa e in quanto non è strumentale per natura perchè per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, non può ritenersi utilizzabile necessariamente per un’attività di impresa. Non rileva inoltre che sia la copertura di un immobile strumentale per natura. L’unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità dell’immobile è rappresentato dalla categoria catastale di appartenenza al momento del trasferimento, restando viceversa irrilevante l’esistenza di un progetto di trasformazione del bene, poiché nulla garantisce che il progetto sia realizzato e che esso determini un nuovo classamento con la conseguenza che è erroneo ad esempio dare rilevanza alla destinazione del lastrico solare per l’installazione di una centrale fotovoltaica. Pertanto al cessione del lastrico è in esenzione da Iva, ai sensi del n. 8-bis Dpr 633/1972 senza possibilità di opzione per l’imponibilità e non si applica però l’imposta fissa di registro, in quanto l’articolo 40, comma 1, Dpr 131/1986 esclude l’alternatività tra Iva e registro nel caso delle cessioni di cui al predetto n. 8-bis dpr 633/1972. Scatta pertanto l’imposta proporzionale di registro con aliquota 9%, da calcolare sul valore venale del bene.