• Orario di apertura:10 am to 7pm
  • info@studiosaija.it

Presunzione di condominialità del lastrico solare

Presunzione di condominialità del lastrico solare

La Cassazione ricorda che l’individuazione delle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 C.c. può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non può operare relativamente a beni che sono oggettivamente destinati al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari. In questo senso, l’art. 1117 C.c.:

citazione“non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene…, che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene in capo ad un condomino, o a terzi, ovvero attraverso la dimostrazione che, per le sue caratteristiche strutturali, la res sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una o più unità immobiliari”.

Relativamente al lastrico solare, che assolve alla funzione di copertura dell’edificio e rientra, dunque, nel novero delle parti comuni, la presunzione di condominialità può essere vinta solo con contrarie risultanze dell’atto costitutivo del condominio, emergenti in modo inequivoco e chiaro.

La Corte d’appello ha ritenuto, con argomentazioni non sindacabili in sede di legittimità, che l’atto di donazione, costituente il titolo da cui è nato il condominio, non contenesse elementi idonei a superare la presunzione iuris tantum di proprietà comune. In questa prospettiva, è irrilevante che il bene non sia menzionato nell’elenco delle cose comuni, contenuto nell’atto di donazione.

Per questi motivi, la Suprema Corte respinge il ricorso

© all-in-condominio-locazioni.seac.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *