Di chi è il sottotetto?

(Cass. civ. n. 10269/2023)

Cassazione entra nel campo delle proprietà condominiale ribadendo che quando il denominato sottotetto ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo e non come vano un mero vano tecnico, con funzioni i isolamento termico e quando il vano non vi è un titolo chiarificatore (elemento principale per declararne la proprietà), è da considerarsi condominiale.

Scrive la Suprema Corte: “il vano sottotetto è di proprietà del Condominio, quando ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo e oggettiva destinazione concreta, sia pure in via solo potenziale, all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. La presunzione di condominialità, infatti, trova applicazione ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi.”

Pertanto innanzitutto va stabilito se esiste un titolo che assegna la proprietà (atto pubblico e/o regolamento di condominio) poi va vita la destinazione la struttura del vano.

@ Avv. Pietro Saija 2023

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