Ascolto del minore nei casi di collocamento.


L’ordinanza della Cassazione CIvile, Sez. I, del 25 Gennaio 2021, n. 1474, stabilisce che in tutti i casi di collocamento dei minori (compresi quelli derivanti dagli scioglimenti dei matrimoni/unioni civili), l’ascolto del minore (maggiore di dodici anni) è necessario. A meno di una precisa motivazione del giudice, la mancanza dell’ascolto comporta la nullità assoluta del procedimento. Tutto questo alla luce della Legge 219 del 2012, che stabilis e come l’ascolto è divenuto un diritto soggettivo assoluto del minore, che non compare, nelle situazioni familiari, come mero attore secondario le cui considerazioni rappresentino un quid pluris per le decisioni da prendere, ma come protagonista indiscusso le cui esigenze sono poste dinanzi ad ogni altra istanza.