Presunzione di condominialità del lastrico solare

La Cassazione ricorda che l’individuazione delle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 C.c. può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non può operare relativamente a beni che sono oggettivamente destinati al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari. In questo senso, l’art. 1117 C.c.:

citazione“non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene…, che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene in capo ad un condomino, o a terzi, ovvero attraverso la dimostrazione che, per le sue caratteristiche strutturali, la res sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una o più unità immobiliari”.

Relativamente al lastrico solare, che assolve alla funzione di copertura dell’edificio e rientra, dunque, nel novero delle parti comuni, la presunzione di condominialità può essere vinta solo con contrarie risultanze dell’atto costitutivo del condominio, emergenti in modo inequivoco e chiaro.

La Corte d’appello ha ritenuto, con argomentazioni non sindacabili in sede di legittimità, che l’atto di donazione, costituente il titolo da cui è nato il condominio, non contenesse elementi idonei a superare la presunzione iuris tantum di proprietà comune. In questa prospettiva, è irrilevante che il bene non sia menzionato nell’elenco delle cose comuni, contenuto nell’atto di donazione.

Per questi motivi, la Suprema Corte respinge il ricorso

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La revoca del Decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione

«qualora, come esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venga revocato il decreto, indipendentemente dalla correttezza o meno della revoca e indipendentemente altresì dal sopravvenuto pagamento della somma ingiunta per la conferita esecutorietà provvisoria, non permane alcun effetto del suo contenuto sostanziale, e quindi non si costituisce un giudicato in materia, potendo d’altronde la parte opposta, quale interessata a conseguire tale giudicato, impugnare la pronuncia se ne sussistano i presupposti al fine di ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, eventualmente anche soltanto quale giudicato sostanziale».

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza (ud. 7 giugno 2022) 7 settembre 2022, n. 26397

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Il diritto di servitù costituito per usucapione

«L’accertamento dell’esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapionem, dei presupposti dell’apparenza e dell’utilitas, sia con riferimento all’eventuale domanda di riconoscimento dell’esistenza del diritto stesso, indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale, sia con riguardo all’eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare l’avversa azione negatoria del diritto reale. Non è infatti possibile riconoscere, in via di eccezione, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale che sia stata esclusa, mercè il rigetto della corrispettiva azione di accertamento della sua esistenza».

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza (ud. 9 febbraio 2023) 23 marzo 2023, n. 8320

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Accertamento diritto di proprietà – risarcimento del danno

ATTORECon ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Tizio aveva chiesto di accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto di proprietà, ovvero qualunque diritto reale vantato dalla resistente Caia sull’immobile summenzionato e specificatamente il posto auto al piano terra, sul quale Tizio vanta il diritto di usufrutto; per l’effetto, condannare la sig.ra Caia a ripristinare a regola d’arte lo stato dei luoghi, a spese ed oneri della medesima parte resistente al fine di far cessare la molestia che impedisce il libero esercizio del diritto di usufrutto del bene de quo da parte di Tizio; per l’effetto, condannare parte resistente, al ristoro di tutti i danni.CONVENUTOSi costituiva parte resistente e, nel contestare la domanda avversa, chiedeva l’espletamento della procedura di mediazione che veniva avviata e conclusa, con esito negativo. 
LA SOLUZIONE DEL GIUDICEA seguito dell’istruttoria di causa era emerso che il posto auto del ricorrente coincideva con terzo posto auto a destra dell’ingresso delimitato dalle segnature a terra e su cui insistevano 2 paletti. Questi, erano installati per delimitare lo stallo della convenuta, impedendo l’utilizzo dello stallo come parcheggio di veicoli. Dunque, secondo l’elaborato peritale, il posto auto della convenuta non corrispondeva né alle segnature a terra, né all’area delimitata dai n. 4 paletti esistenti. Dal punto di vista catastale il sub. 24 era stato sostituito nell’elaborato planimetrico da n. 3 stalli (sub. 503, sub. 504 e sub. 505) dei quali nessuno intestato alla convenuta. Come rilevato dall’Agenzia del Territorio e riportato agli atti di causa, l’elaborato planimetrico dei posti auto non corrispondeva allo stato di fatto. Ed ancora il CTU precisava nuovamente che il posto auto del ricorrente, chiaramente identificato dalla documentazione catastale allegata e dalla tracciatura a terra, nello stato attuale dei luoghi, era stato ridotto ed invaso illegittimamente dalla sig.ra Caia, odierna resistente, rendendo, di tal guisa, inutilizzabile lo stesso posto auto di Tizio in quanto arbitrariamente ridotto, nella consistenza, dalla medesima resistente, impedendone l’uso al ricorrente. Quindi è stata accolta anche la domanda di risarcimento del danno come quantificato dalla parte attrice tenuto conto del valore del posto auto e del tempo dell’occupazione.
IL PROVVEDIMENTO
Tribunale di Velletri, 20 marzo 2023, n. 543

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