Cambiamento in vista per successioni, trust e liberalità.

Il corriere della sera riporta:

in tema di donazione, si legge nella bozza del decreto (secondo le anticipazioni riferite dall’Agi), le modifiche sono principalmente rivolte a uniformare le norme esistenti. Viene inserita la previsione sulla detrazione delle imposte pagate all’estero sulla donazione stessa e in relazione ai beni esistenti. Viene mantenuta sostanzialmente 
inalterata invece la disciplina delle liberalità. Viene previsto che 
l’accertamento delle liberalità indirette può essere effettuato esclusivamente 
quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato 
nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. In questi casi si applica l’aliquota dell’otto per cento. Inoltre viene introdotta l’esclusione da tassazione anche delle liberalità d’uso.
La successione e il trust: così cambiano le regole
In materia di successione la bozza del decreto definisce le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. Qualora chi dispone il trust sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari. Se invece  il disponente non è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta solo sui beni e diritti trasferiti al beneficiario presenti nel territorio dello Stato. Nel caso di trust testamentari il disponente potrà versare il tributo anche in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione. L’imposta sarà liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l’invio dell’avviso dell’Agenzia delle entrate. 

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Lesione di legittima

La nuova Legge di bilancio Apporta delle profonde novità in tema di azione di riduzione per lesione di legittima. La riserva di legittima è uno strumento giuridico secondo il quale il testatore non può disporre interamente del proprio patrimonio, riservandone una quota per gli eredi legittimi.

Prima della riforma

Prima della riforma il soggetto leso dal testatore poteva pretendere la restituzione di un bene trasferito tramite atto donazione inter vivos impugnando il rogito. Tale regime applicato a tutti gli immobili donati creava una difficolta di trasferibilità dello stesso in quanto gli istituti di credito (in forza del citato brocardo) non concedevano finanziamenti in caso di immobile proveniente da donazione. Tale difficoltà nei trasferimenti si concretizzava spesso in una svalutazione del bene.

Dopo la riforma

La riforma prevede che il soggetto leso nel proprio diritto di legittima possa agire esclusivamente sul patrimonio del soggetto che ha ricevuto la donazione, facendo salvo così i terzi acquirenti e gli istituti di credito che concedono i finanziamenti.

Ma a questo punto cosa succede se il soggetto che ha venduto il bene si rende insolvente. Unico risultato al momento prevedibile è che il soggetto leso rimane tale finchè il ledente non acquisisca la capacità contributiva di risarcire la lesione.

Esempio:

Il signor Pippo è proprietario di un unico immobile sito in Topolinia. Prima della morte il signor Pippo (padre del signor Topolino e della signora Minni) dona un immobile di sua proprietà al figlio Topolino. Questi pensa di vendere l’immobile e si rivolge al signor Manetta per vendergli il bene a lui donato. Manetta acquista l’immobile. Muore il signor Pippo lasciando i figli eredi e nessun cespite da dividere. La signora Minni va dal fratello chiedendo di essere risarcita della lesione della quota di legittima (un terzo del valore dell’immobile in Topolinia). Non ricevendo risposta positiva si rivolge al Tribunale di Topolinia chiedendo l’annullamento sia dell’atto di cessione tra Manetta e Topolino sia della donazione di Pippo.

Prima della riforma il Tribunale avrebbe annullato l’atto e ripristinato l’asse ereditario leso. Al signor Manetta sarebbe rimasta l’azione per la restituzione delle somme incassate da Pippo a seguito della vendita.

Dopo la riforma Il Tribunale dichiarerà salvo il terzo (e con esso l’atto di donazione) e per gli effetti dichiarerà il signor Topolino creditore della signora Minni per la metà del valore incassato dalla vendita. La signora Minni dovrà quindi agire nei confronti del fratello Topolino per avere detta somma.