Mese: Aprile 2024

Perdita del bonus facciate a causa della mancata consegna dei lavori

Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza 13 febbraio 2024, n. 21607, ha stabilito che il danno per la mancata fruizione di detrazioni fiscali, risulta risarcibile qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza il negligente adempimento dell’appaltatore il risultato auspicato sarebbe stato conseguito. In tale liquidazione non può non considerarsi che il risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato, ma nella lesione di un’aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (sia pure anche per effetto dell’inadempimento dell’appaltatore). Non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto alla detrazione del 90% invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell’appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al Condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale.

Cambiamento in vista per successioni, trust e liberalità.

Il corriere della sera riporta:

in tema di donazione, si legge nella bozza del decreto (secondo le anticipazioni riferite dall’Agi), le modifiche sono principalmente rivolte a uniformare le norme esistenti. Viene inserita la previsione sulla detrazione delle imposte pagate all’estero sulla donazione stessa e in relazione ai beni esistenti. Viene mantenuta sostanzialmente 
inalterata invece la disciplina delle liberalità. Viene previsto che 
l’accertamento delle liberalità indirette può essere effettuato esclusivamente 
quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato 
nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. In questi casi si applica l’aliquota dell’otto per cento. Inoltre viene introdotta l’esclusione da tassazione anche delle liberalità d’uso.
La successione e il trust: così cambiano le regole
In materia di successione la bozza del decreto definisce le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. Qualora chi dispone il trust sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari. Se invece  il disponente non è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta solo sui beni e diritti trasferiti al beneficiario presenti nel territorio dello Stato. Nel caso di trust testamentari il disponente potrà versare il tributo anche in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione. L’imposta sarà liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l’invio dell’avviso dell’Agenzia delle entrate. 

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