Riprogrammato il calendario fiscale 2021

Il Decreto Sotegni bis riscrive il calendario fiscale.

Blocco per altri due mesi la notifica delle cartelle esattoriali e, automaticamente, spostamento a fine settembre del pagamento delle 18 rate di debiti fiscali e contributivi sospesi dall’8 marzo 2020; per le 4 rate della rottamazione ter si pagherà una volta al mese dal 31 luglio (2 agosto come giorno feriale) al 31 ottobre; si riaprono i termini fino al 15 novembre per la rivalutazione di quote e terreni; stop, infine, alla seconda rata dell’Imu per i proprietari di immobili bloccati dalla sospensione degli sfratti esecutivi ormai in vigore dal 28 febbraio 2020.

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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Cosa succede quando si desidera usufruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un immobile non di lusso destinato ad essere fuso con altro immobile, non di lusso, acquisito per successione (ex lege o testamentaria) prima del 21 novembre 2000.

Bisogna premettere che la Legge numero 342 del 21 novembre 2000, al suo articolo numero 69, ha esteso il regime fiscale definito “prima casa” anche alle successioni e donazioni. Prima di tale data l’agevolazione non era richiedibile.

Il caso di cui ci si occupa è quello in cui Tizio vuole acquistare un immobile (non di lusso) da fondere con l’immobile limitrofo per costituire una sola particella.

Orbene, qualora l’immobile già in possesso di Tizio fosse stato acquistato richiedendo le agevolazioni “prima casa” il problema non si sarebbe posto.

Caso diverso quando il primo immobile non viene acquistato utilizzato le agevolazioni.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 142E del 4 giugno 2009, ha chiarito che qualora la particella già in possesso dall’acquirente sia stata trasferita a seguito di successione prima dell’applicazione della Legge numero 342 del 21 novembre 2000, l’agevolazione vada riconosciuta anche in relazione alla fattispecie in esame, purché i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969.

L’atto del notaio rogante dovrà necessariamente evidenziare che l’acquirente ha mantenuto, ora come allora, il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla Legge per la concessione delle agevolazioni richieste.

Avv. Pietro Saija

Superbonus più facile per i condomini (anche con condono in corso): la procedura per sanare gli abusi edilizi

Le novità: la proroga al 2023 e il via libera all’agevolazione anche per casa con condono in corso

Il prolungamento del Superbonus al 110% fino al 2023 non è presente nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma il premier Draghi parlando all’Aula il 27 aprile ha spiegato che la misura è tra i tasselli economici fondamentali per la ripresa del Paese e per questo va semplificato e prorogato, impegnandosi a inserire in legge di Bilancio le risorse per coprire fino a tutto il 2023.
I conti però si potranno fare, per quanto riguarda la manovra, solo a dicembre, cosa che potrebbe rallentare la misura nella seconda parte dell’anno. Ecco che allora i senatori del M5S in una nota congiunta spiegano di voler iniziare «a studiare dei percorsi alternativi rispetto alla manovra», perché ci sarebbe «lo spazio per individuare in altre sedi i fondi necessari per finanziare l’estensione».
Intanto, tocca al decreto legge sulle Semplificazioni, che il governo approverà a maggio per sostenere l’attuazione del Pnrr, dedicare un capitolo al Superbonus. Nella bozza si parla infatti di snellimento delle procedure e rendere più semplice l’accesso all’incentivo per i condomini che ne faranno richiesta con il ministero della Transizione ecologica che sostanzialmente dà semaforo verde anche a quelli che hanno in corso «domande di condono edilizio». L’obiettivo è di evitare che eventuali «irregolarità» riferibili a «una singola unità immobiliare» impediscano agli altri appartamenti di acquisire la certificazione di «stato legittimo» e accedere così al Superbonus. Qualora però la richiesta di sanatoria venisse successivamente respinta, si legge nella bozza, scatterebbe la revoca delle agevolazioni. Ma c’è di più: nella bozza del decreto Investimenti, approvato il 29 aprile dal Cdm, viene stabilito che i condomini possano usufruire del Superbonus per tutto il 2022 senza bisogno di aver completato almeno il 60% dei lavori entro giugno, così come era previsto finora.
Ma andiamo con ordine vediamo le novità e poi scopriamo come fare la sanatoria degli abusi edilizi e ottenere così l’agevolazione.

Superbonus anche a chi non ha completato i lavori al 60%.

Come detto, il Superbonus diventa più semplice per i condomini. La novità contenuta nella bozza del decreto Investimenti prevede che i condomini possano usufruire del Superbonus per tutto il 2022 senza bisogno di aver completato almeno il 60% dei lavori entro giugno, come era previsto fino a ora.

Superbonus anche per alberghi e pensioni

Tra le novità anche l’estenzione del Superbonus al 110% anche per altre classi di immobili prima non considerate, come alberghi e pensioni. La proposta messa a punto dal ministero prevede infatti di estendere l’ambito di applicazione del Superbonus anche agli interventi effettuati su immobili con classe catastale D/2, cioè «alberghi e pensioni».

Cosa sono gli abusi edilizi

Labuso edilizio non ancora sanato non è di per sé un impedimento all’ottenimento del Superbonus al 110%, l’agevolazione prevista dal decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per i condomini, in attesa della conferma definitiva della proroga al 31 dicembre 2023), per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Come prima cosa, per poter iniziare i lavori di ristrutturazione e chiedere il Super bonus, bisogna incaricare un tecnico abilitato che avrà il compito di certificare mediante asseverazione di conformità urbanistica l’assenza di irregolarità presenti sull’immobile o, diversamente, la presenza di «difformità edilizie», quando cioè tra le planimetrie depositate presso Comune e Catasto e lo stato reale dell’immobile ci sono delle incongruenze. In caso di edifici antichi, queste possono esserci per l’approssimazione con la quale si disegnavano e si depositavano le planimetrie prima della Seconda guerra mondiale, ma in tutti gli altri casi sono il frutto di interventi non dichiarati di modifica della struttura, delle finestre, delle scale, se non addirittura una difformità originaria, ovvero quando l’opera è stata fin dall’inizio realizzata in assenza dell’autorizzazione della pubblica amministrazione o non rispettando il progetto depositato in Comune. In tutti questi casi siamo nei cosiddetti «abusi edilizi».

Come verificare se ci sono «difformità edilizie»

Per assicurarsi che vi sia corrispondenza tra immobile e titolo edilizio, il tecnico abilitato o lo stesso proprietario dell’immobile devono acquisire tutte le pratiche con le eventuali varianti in corso d’opera o successive alla costruzione, in virtù delle quali è stata a suo tempo autorizzata la realizzazione dell’edificio. I documenti si richiedono in copia conforme all’Ufficio tecnico del Comune in cui si trova l’immobile. Stessa cosa vale per il Catasto dove si devono chiedere le planimetrie depositate che verranno così confrontate con le autorizzazioni reperite in Comune. Se l’edificio è storico (ovvero, realizzato prima del 1945) potrebbero mancare le autorizzazioni. In questo caso sarà il tecnico incaricato a dover stilare una descrizione fedele dell’immobile.

La tolleranza del 2% sugli abusi edilizi

Nel caso di piccole difformità edilizie la procedura è piuttosto semplice. Stiamo parlando di spostamenti di pareti interne, l’apertura di una porta o la creazione di un nuovo bagno, insomma minimi cambiamenti di distanze, volumi, altezze e superfici per i quali è ammessa una tolleranza tra stato di fatto e progetto entro il limite del 2%. In questo caso è sufficiente che il professionista produca una «dichiarazione sostitutiva di atto notorio» che certifichi che la discordanza rispetta tale limite massimo per accedere al Superbonus. Il limite di abusivismo del 2% è stato fissato nel Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) all’art. 49, comma 1, in cui si dice che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”. Se si resta sal di sotto di questo tetto percentuale non si deve procedere alla sanatoria.

Come fare la sanatoria

Quando le difformità edilizie superano il tetto del 2%, allora si deve procedere con la richiesta di una sanatoria edilizia. In genere basta presentare in Comune una richiesta, che preveda il pagamento di una sanzione calcolata sull’entità dell’abuso. Questo permetterà di regolarizzare l’immobile. Ci sono però dei casi in cui l’abuso deve essere abbattuto, ripristinando la condizione originaria dell’immobile. Il Testo Unico Edilizia chiarisce all’art. 50 che “il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49”. In sostanza, la procedura di “sanatoria” richiede la sussistenza delle condizioni che avrebbero determinato il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera. In presenza delle condizioni prescritte, l’autorizzazione ha efficacia retroattiva, cioè vengono meno gli impedimenti alla concessione dell’agevolazione fiscale. A questo punto si potrà procedere con la richiesta degli incentivi come il Superecobonus 110%.

Quando la sanatoria è in corso

Ma se l’iter della sanatoria non è concluso (come si sa, ci sono immobili oggetti di sanatoria le cui pratiche stazionano da tempo negli uffici comunali preposti) è possibile richiedere il Superecobonus? Il nuovo decreto Semplificazioni nella bozza viene di fatto a confermare quanto già detto dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che nel rispondere a un quesito aveva ammesso alla detrazione “anche gli immobili per i quali sia in corso la pratica di definizione, in sanatoria, fatta salva la restituzione delle detrazioni di cui si è usufruito, in caso di conclusione con esito negativo della pratica stessa”.

© corriere della sera.

Assegno di mantenimento spettante all’ex coniuge

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 5932/21 del 4/03/2021) ha sancito (ancora una volta) che il riconoscimento  dell’assegno di mantenimento erogato all’ex coniuge e la misura dell’importo del suo ammontare, vengono condizionati dalle capacità di lavoro del coniuge separato o divorziato.

Nel caso in questione è emerso che una quarantottenne ex moglie, beneficiaria dell’assegno di mantenimento, aveva rifiutato di svolgere un lavoro, ritenendo che le proposte ricevute fossero “inadeguate” alla sua laurea in farmacia.

La Corte d’Appello le aveva dato ragione, ritenendo “svilente” che una persona laureata e che in precedenza aveva “goduto di un livello di vita invidiabile”, potesse essere “condannata al banco di mescita oppure a fare la badante”.

La Suprema Corte di Cassazione ha cambiato in modo netto il verdetto, accogliendo il ricorso dell’ex marito, che si opponeva alla prosecuzione del pagamento della somma, pari a 1.000 euro mensili, alla ex moglie,  mettendo in rilievo la circostanza di averle offerto “molteplici possibilità lavorative”, che le i aveva sempre rifiutato.

© https://www.diritto.it/suprema-corte-di-cassazione-alla-ex-moglie-laureata-non-spetta-ricevere-lassegno-di-mantenimento/

Trattamento fiscale sul trasferimento di proprietà della casa coniugale a seguito di accordo negoziale di separazione.

Ordinanza n. 4144, depositata il 17 febbraio 2021 della sezione tributaria della Corte di Cassazione.

L’ordinanza in questione ha stabilito il principio secondo cui è esente dall’imposta di registro il trasferimento della casa all’ex coniuge, effettuato in adempimento di accordi omologati dal tribunale in sede di regolamento dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale.

Ciò che la Corte ritiene rilevante ai fini dell’applicazione di questa speciale disciplina, è che i soggetti siano “gli stessi coniugi che li hanno conclusi e non anche terzi”. Nell’ordinanza, gli ermellini richiamano la sentenza n. 13340 del 2016, nella quale Cassazione ha cristallizzato l’importante principio secondo il quale anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle condizioni di separazione, di cui all’art., 711 comma 4 c.p.c. “in considerazione del carattere di negoziazione globale che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati ‘contratti della crisi coniugale’, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.


Tratto da: La casa coniugale trasferita con accordo di separazione omologato è esente dalle imposte
Autore: Avv. Francesca De Carlo.

© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.

5 criteri per l’assegnazione dell’assegno divorzile

Ai fini della liquidazione dell’assegno divorzile, deve essere posta
attenzione al criterio della formazione del patrimonio dell’altro
o di quello comune: l’eventuale squilibrio esistente tra gli ex
coniugi va messo in relazione con gli altri parametri di legge,
segnatamente al sacrificio delle aspettative professionali per
l’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, a nulla rilevando
la maggiore ricchezza della parte astrattamente onerata.
Cassazione, 452 del 13 gennaio 2021

No alla riduzione dell’assegno divorzile in base a una asserita
“potenzialità lavorativa” della ex moglie senza tener conto
delle aspettative da lei sacrificate, né dell’apporto dato alla
costituzione del patrimonio familiare. Lo squilibrio giustifica
l’assegno quando sia riconducibile alle scelte comuni e alla
definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle
aspettative di lavoro di uno dei due.
Cassazione, 3852 del 15 febbraio 2021

L’attribuzione dell’assegno divorzile richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, cui si perviene
valutando comparativamente le condizioni economiche degli ex
coniugi, in considerazione del contributo fornito dal richiedente
al patrimonio e, soprattutto, tenendo conto delle aspettative
sacrificate. Se la Corte d’appello ha omesso queste valutazioni, si
impone un nuovo esame della questione.
Cassazione, 3853 del 15 febbraio 2021

Ben possono le relazioni investigative depositate da una
parte essere poste a base della decisione per escludere
l’assegno. Il giudice del merito ha ampiamente motivato la
sua decisione di non riconoscere il contributo, vista la piena
capacità lavorativa della richiedente desumibile dal rapporto
investigativo e in assenza della prova, a carico della
medesima, del contributo dato al patrimonio familiare.
Cassazione, 5077 del 25 febbraio 2021

Erra la Corte d’appello nell’affermare l’irrilevanza dell’obbligo
della ricerca di un lavoro da parte dell’ex coniuge che chiede
l’assegno; di più, nell’affermare come il profilo individuale della
richiedente non vada mortificato con possibili occupazioni
inadeguate, si viene a giustificare il rifiuto di un impiego non
esattamente adeguato al titolo di studio della richiedente,
conclusione da cassare quale principio errato.
Cassazione, 5932 del 4 marzo 2021

Articolo ALTALEX in materia di fondo patrimoniale

  • FAMIGLIA E SUCCESSIONI

Fondo patrimoniale: i beni sono sempre pignorabili?

L’esecuzione è inammissibile se i debiti sono contratti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (Cassazione, ordinanza n. 2904/2021)

Non è nella natura, contrattuale, legale o extracontrattuale, del debito contratto ma nella relazione esistente tra lo scopo dello stesso e i bisogni familiari che va ricercato il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento legittima l’esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 2904 del 8 febbraio 2021 (testo in calce) si sofferma su una delle questioni più dibattute in tema di fondo patrimoniale, quella cioè che vede a confronto le ragioni della famiglia, a cui presidio vige l’impignorabilità dei beni conferiti nel fondo, e quelle del ceto creditorio, volte a contrastare un uso distorto dell’istituto funzionale ad ostacolare l’esecuzione sui beni a destinazione vincolata, inserendosi nell’alveo di quel pensiero giurisprudenziale minoritario più recente che confuta la tradizionale lettura in senso ampio del concetto di bisogni della famiglia.

L’occasione della pronuncia è data alla Suprema Corte dall’iniziativa giudiziaria avviata da uno dei titolari del fondo patrimoniale colpito dall’azione esecutiva della banca creditrice nei suoi confronti di somme di denaro relative a fideiussione da questi prestate nell’ambito dell’attività imprenditoriale esercitata, vistosi respingere in primo grado la formulata opposizione alle esecuzione ex art. 615 c.p.c., e in secondo grado il gravame proposto avverso la pronuncia di rigetto dell’opposizione, sulla ritenuta inopponibilità alla creditrice procedente del conferimento in un fondo patrimoniale del bene oggetto di pignoramento (nella specie un appartamento con annesso garage).

Dopo aver ricordato che, a tutela del credito, contro la costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 cod.civ. è ammessa l’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c., “senza alcun discrimine circo lo scopo ulteriore da quest’ultimo (n.d.r. il debitore) avuto di mira nel compimento dell’atto dispositivo”, il supremo Collegio pone l’accento sul concetto di bisogni della famiglia al cui soddisfacimento sono vincolati i beni conferiti nel fondo patrimoniale, delineandone il contenuto.

Accogliendo la tesi che privilegia un concetto non restrittivo di bisogni della famiglia, tale da ricomprendere non solo le necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma tutto quanto risulti essere necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare e al suo miglioramento del benessere anche economico, la Corte osserva che perché un debito possa dirsi contratto per il soddisfacimento di bisogni familiari, e quindi dare luogo all’azione esecutiva sul fondo patrimoniale, è necessario che la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.   

Qualità che, secondo il Collegio investito, non è presente nelle obbligazioni derivanti dall’attività imprenditoriale o professionale, che di norma risultano avere inerenza diretta ed immediata con le esigenze della medesima attività, potendo assolvere solo indirettamente ed in via mediata ai soddisfacimento dei bisogni familiari, se e nella misura in cui con i proventi della propria attività imprenditoriale o professionale il coniuge, in adempimento ai propri doveri ex art. 143 c.c., vi faccia fronte.

Sulla scorta di tali richiamati principi, la Suprema Sezione ha censurato la pronuncia della Corte di merito gravata per non averne fatto corretta applicazione, nella parte in cui ha, in particolare e di contro, ravvisato nei contratti di garanzia stipulati dal coniuge ricorrente, sulla base di mere presunzioni e lamentando un difetto di allegazione su una diversa fonte di sostentamento del nucleo familiare – in tal modo invertendo indebitamente l’onere probatorio a carico del debitore -, obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia.

In accoglimento delle ragioni attore, pertanto, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di merito, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda, che non potrà prescindere dalla corretta applicazione dei richiamati e disattesi principi.

© https://www.altalex.com/documents/news/2021/02/19/fondo-patrimoniale-beni-sono-sempre-pignorabili

Covid-19, il Presidente Draghi firma il Dpcm 2 marzo 2021

2 Marzo 2021

Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.
 
ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
 
SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

 
MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.