5 criteri per l’assegnazione dell’assegno divorzile

Ai fini della liquidazione dell’assegno divorzile, deve essere posta
attenzione al criterio della formazione del patrimonio dell’altro
o di quello comune: l’eventuale squilibrio esistente tra gli ex
coniugi va messo in relazione con gli altri parametri di legge,
segnatamente al sacrificio delle aspettative professionali per
l’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, a nulla rilevando
la maggiore ricchezza della parte astrattamente onerata.
Cassazione, 452 del 13 gennaio 2021

No alla riduzione dell’assegno divorzile in base a una asserita
“potenzialità lavorativa” della ex moglie senza tener conto
delle aspettative da lei sacrificate, né dell’apporto dato alla
costituzione del patrimonio familiare. Lo squilibrio giustifica
l’assegno quando sia riconducibile alle scelte comuni e alla
definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle
aspettative di lavoro di uno dei due.
Cassazione, 3852 del 15 febbraio 2021

L’attribuzione dell’assegno divorzile richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, cui si perviene
valutando comparativamente le condizioni economiche degli ex
coniugi, in considerazione del contributo fornito dal richiedente
al patrimonio e, soprattutto, tenendo conto delle aspettative
sacrificate. Se la Corte d’appello ha omesso queste valutazioni, si
impone un nuovo esame della questione.
Cassazione, 3853 del 15 febbraio 2021

Ben possono le relazioni investigative depositate da una
parte essere poste a base della decisione per escludere
l’assegno. Il giudice del merito ha ampiamente motivato la
sua decisione di non riconoscere il contributo, vista la piena
capacità lavorativa della richiedente desumibile dal rapporto
investigativo e in assenza della prova, a carico della
medesima, del contributo dato al patrimonio familiare.
Cassazione, 5077 del 25 febbraio 2021

Erra la Corte d’appello nell’affermare l’irrilevanza dell’obbligo
della ricerca di un lavoro da parte dell’ex coniuge che chiede
l’assegno; di più, nell’affermare come il profilo individuale della
richiedente non vada mortificato con possibili occupazioni
inadeguate, si viene a giustificare il rifiuto di un impiego non
esattamente adeguato al titolo di studio della richiedente,
conclusione da cassare quale principio errato.
Cassazione, 5932 del 4 marzo 2021

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