Trasferimenti immobiliari a seguito di separazioni e/o divorzi.

La Cassazione fa bene a limitare i poteri delle cancellerie dei Tribunali in merito alle trascrizioni dei Tribunali. Riscontro la necessità dell’intervento del professionista (notaio o avvocato che sia) in grado di controllare la correttezza dei titoli che precedono la sentenza stessa. Anche se le sentenze di questo tipo hanno un efficacia reale, il problema, a mio avviso, non sarebbe il trasferimento in se stesso ma l’adempimento relativo. Dal lato pratico è ancora più difficile pensare che sia un cancelliere a dover effettuare la nota relativa. Infine la storia ha insegnato all’attento operatore del diritto che le note delle cancellerie dei Tribunali difficilmente sono state fatte dal Tribunale. Mio nonno trascriveva le sentenze a favore del proprio cliente autonomamente, l’ho fatto anche io e chissà ancora chi lo farà in avanti.