L’emergenza Coronavirus ha determinato un’alluvione di provvedimenti legislativi emergenziali, molti dei quali miranti alla sospensione o alla proroga di scadenze fiscali aventi una diretta e rilevante incidenza sull’attività notarile (basti citare la sospensione dei termini in materia di agevolazioni fiscali per acquisto “prima casa”, introdotta dall’art. 24 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, o quella in tema di presentazione della dichiarazione di successione, di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020).

Tra tali norme spicca l’art. 137 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), che ha disposto una “eccezionale” proroga infrannuale, per l’anno 2020, dei termini relativi al procedimento di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari e dei terreni di cui agli artt. 5 e 7 l. 28 dicembre 2001, n. 448.

di Edoardo Moroni notaio in Milano

Come da consuetudine, infatti, il legislatore nella legge di bilancio per l’anno 2020 (art. 1, commi 693 e 694, l. 27 dicembre 2019, n. 160) aveva già provveduto alla rituale proroga dei termini per il possesso dei cespiti da rivalutare (al 1° gennaio 2020), per il pagamento dell’imposta sostitutiva (al 30 giugno 2020) e per la redazione e giuramento della perizia (al 30 giugno 2020).

Col recente intervento gli stessi termini sono stati ulteriormente differiti:

  • al 1° luglio 2020, quanto alla data di riferimento per il possesso delle partecipazioni e dei terreni;
  • al 30 settembre 2020, sia per la decorrenza del pagamento integrale o della prima rata dell’imposta sostitutiva, sia per il termine perentorio entro il quale provvedere alla redazione e al giuramento della perizia.

Si rammenta che:

  • oggetto della rivalutazione in parola sono le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (qualificate o non qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c e c-bis, T.U.I.R.) e i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche (che non li possiedono in regime di impresa), società semplici e associazioni ad esse fiscalmente equiparate, enti non commerciali e soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia;
  • l’imposta sostitutiva può essere pagata in unica soluzione, entro il termine sopra indicato, ovvero rateizzata sino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da pagarsi entro il medesimo termine; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata;
  • l’importo dell’imposta sostitutiva rimane fissato, in ogni caso, all’aliquota dell’11%, sia per le partecipazioni sia per i terreni (parificazione già prevista per la proroga contenuta nella legge di bilancio 2020);
  • per le partecipazioni per le quali il contribuente si è avvalso della rivalutazione (riferita alla frazione di patrimonio netto dalle stesse rappresentata), gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al d. lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e s.m.i. (imposta sul c.d. capital gain) tengono conto del nuovo valore in luogo del costo di acquisto soltanto se prima della realizzazione della plusvalenza ricevono copia della perizia;
  • per i terreni, il valore risultante dalla perizia di stima costituisce “valore normale minimo di riferimento” ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta di registro.

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