Pignoramento presso terzi; nuovo limite di impignorabilità

L’art. 21-bis D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) ha modificato il limite di impignorabilità di cui al comma 7 dell’art. 545 c.p.c., stabilendo che «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».  L’INPS precisa che la data della notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente il 22 settembre 2022 è da configurarsi atto perfezionativo del pignoramento presso terzi, anche quando tale provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla data suddetta in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico. Pertanto:

  • Gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni contenute;
  • Gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022 saranno invece oggetto di rimodulazione/azzeramento con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza. Tali rimborsi saranno effettuati d’ufficio con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati.

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