Impermeabilizzazione di box sottostanti al giardino e/o al camminamento condominiale.

Alcuni condomini erano proprietari di due autorimesse sottostanti rispetto al giardino condominiale e ai camminamenti, le quali erano state interessate da fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche provenienti dal soffitto. La sussistenza di infiltrazioni ai danni dei beni di proprietà attrice era stata confermata in fase antecedente rispetto al giudizio. In particolare, dalla documentazione in atti risultava che nel corso del 2021, il Condominio aveva avviato dei lavori di impermeabilizzazione del giardino condominiale, al di sopra delle autorimesse di parte attrice; le infiltrazioni, tuttavia, risultavano ancora presenti ad agosto 2022, come emerso dal verbale di assemblea ordinaria prodotto dall’attrice. In proposito, il CTU individuava la derivazione causale dei danni lamentati di parte attrice derivabile dall’impermeabilizzazione soprastante il camminamento pedonale; in questo modo la riferibilità dello stillicidio era ancora presente al Condominio con esclusione delle parti private dei singoli condomini dell’immobile.

Alla luce di quanto esposto, parte attrice aveva assolto all’onere provante sulla stessa gravante, essendo stati provati sia i danni come dedotti (infiltrazioni e ammaloramenti) sia che questi ultimi trovavano diretta correlazione causale con un bene condominiale (lo strato di impermeabilizzazione soprastante il camminamento pedonale). Sotto ulteriore e contrapposto profilo, il Condominio non aveva dimostrato la sussistenza di “causa fortuito” idoneo a elidere il nesso di causalità come esposto.

In conclusione, secondo il giudicante era sussistente la responsabilità, ex art. 2051 c.c. non essendo stata provata l’esistenza di un fattore alternativo dotato di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo, né, d’altra parte, emergeva alcun caso fortuito, la cui esistenza non risultava neanche allegata dal convenuto.

Trattandosi di un’obbligazione di facere, il giudice riconosce come congruo un termine di due mesi per l’avvio delle lavorazioni, stante la necessità di reperire la ditta e organizzare il lavoro. Si perviene quindi alla condanna in forma specifica mediante realizzazione delle opere direttamente da parte del Condominio. Il risarcimento in forma specifica risulta preferibile perché le opere da realizzare interessano un’area condominiale vicina a proprietà di terzi.

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