Riconoscimento assegno divorzile

Anche quando sia stato accertato che ognuno dei due coniugi è in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno di divorzio può essere riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole, ma in funzione equilibratrice, non più finalizzata a garantire lo stesso tenore di vita, ma volto a consentirgli un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, il coniuge abbia rinunciato o sacrificato le proprie aspettative professionali o aspirazioni personali, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio.

Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 27 giugno 2022 n. 20604

Al fine del risarcimento è necessario un legame parentale effettivo

La Cassazione con questa sentenza dimostra di essere anche realista. Anche se emessa dalla sezione Responsabilità sanitaria – Danni, entra in un argomento molto complesso.

Nel caso specifico ha negato il risarcimento da trattamento sanitario inadeguato alla moglie di uno sventurato deceduto a causa di un errore sanitario.

Il principio evidenziato dalla Suprema corte è quello secondo cui l’affievolimento del legame affettivo ( evidenziato nel caso di specie dall’esistenza di una nuova relazione di fatto sia del marito che della moglie ) fanno venir meno il diritto alla liquidazione del danno parentale anche quando l’iter procedimentale della separazione non sia stato portato a termine.

Secondo la Suprema Corte il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale non è automatico ma è strettamente legato alla sofferenza per la perdita del parente stretto (coniugi, fratelli, genitori, ma anche conviventi o persone legate da profondi legami affettivi) sotto forma di danno morale per la lesione del rapporto affettivo familiare. Il giudice chiamato a liquidare il danno deve valutare la sussistenza e l’entità del pregiudizio risarcibile in base agli elementi anche presuntivi allegati dall’istante, tenendo conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione.

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Condominio – Esecuzione di opere straordinarie e obbligatorietà di un fondo per le spese

Tribunale di Milano 13 dicembre 2021 n° 10293

La violazione dell’articolo 1135 comma 1 numero 4, che prevede ” l’assemblea dei condomini provvede … alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”, comporta la nullità della delibera contente l’approvazione della spesa in quanto l’articolo in questione ha natura precettiva e inderogabile che non può essere superata dalla volontà delle parti.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Cassazione civile sezioni unite n° 9839 del 14 aprile 2021

secondo i princìpi generali, l’opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione